La nomina del difensore di fiducia, regolata dall'art. 96 c.p.p., nasce come espressione diretta del diritto di difesa; la nomina è l'atto mediante il quale l'interessato, o altri per lui, investe il difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto delle indagini e del processo.
L’imputato (o indagato) può designare fino a due avvocati di propria scelta e la designazione diventa operativa soltanto quando l’autorità procedente la riceve in forma valida.
Il Codice prevede tre modalità equivalenti: dichiarazione resa personalmente davanti all’autorità, consegna materiale dell’atto da parte del difensore prescelto oppure trasmissione con raccomandata. La giurisprudenza più recente ha chiarito che non servono formule sacramentali né la presenza contestuale dell’avvocato al momento della firma, sempre che la provenienza della dichiarazione sia certa e la sottoscrizione autografa o digitale sia autentica.
Da gennaio 2025 l’atto può essere depositato telematicamente attraverso il Portale del Processo Penale (PPT) come “nomina difensore di fiducia” o come allegato a un atto complesso; il sistema genera ricevute di accettazione e consegna che attestano la presa in carico, sostituendo la raccomandata cartacea e assicurando l’immediata registrazione nel fascicolo informatico.
Se l’indagato è detenuto, la dichiarazione può essere raccolta dal Direttore dell’Istituto o da un Funzionario di Polizia Giudiziaria e trasmessa telematicamente; resta ferma la validità delle nomine conferite da familiari entro la cerchia dei prossimi congiunti, purché muniti di procura speciale.
Fino a che l’autorità giudiziaria non ha ricevuto la nomina, il difensore d’ufficio continua a rappresentare l’imputato; ciò vale anche se la polizia giudiziaria o il P.M. sono stati informalmente avvertiti del cambio.
Per quanto concerne il difensore dI fiducia:
Per quanto concerne il difensore di ufficio: