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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari

Domande Frequenti

Di seguito si offre un pronto riscontro alle domande più comuni poste dal cittadino che debba interfacciarsi con gli Uffici della Procura. Nel caso non si trovi una casistica adeguata al quesito di specie, si prega di contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico per una immediata risposta a qualsivoglia domanda..

Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
E’ la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d’Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Anche se il suono di queste parole può trarre in inganno, sono tre uffici molto diversi tra loro. Anzitutto la Pretura non esiste più dal 1999: era un ufficio simile, per competenze, al Tribunale. La Prefettura è l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede il Prefetto (Ministero dell'Interno). La Procura è l'ufficio giudiziario dove ha sede il Procuratore della Repubblica (Ministero della Giustizia).
Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente. Per informazioni maggiori consultare la voce "Informazioni dovute a tutte le persone offese" all'interno della Sezione Notizie Vittime di Reato
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
Se vuoi denunciare un reato, devi dichiarare i tuoi dati. Le denunce anonime non sono prese in considerazione (art. 333, comma 3, c.p.p.).
Se si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, una volta avviato il procedimento non è più possibile tornare indietro. Se è un reato perseguibile a querela, invece, puoi rimettere la querela.
Significa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di non procedere per il fatto che hai denunciato. Puoi opporti alla sua richiesta rivolgendoti alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari in Tribunale.
Significa che a tuo carico è iscritto un procedimento penale nel quale sono state concluse le indagini preliminari. Rivolgiti ad un avvocato di tua fiducia, oppure a quello che ti è stato designato d’ufficio, i cui dati puoi leggere sull’avviso stesso.
Se sei stato citato come testimone, devi presentarti in udienza nel giorno, luogo e ora indicate. Non puoi rifiutarti di comparire, perché la testimonianza è obbligatoria. Dovrai prestare giuramento e dichiarare il vero. Se ti rifiuti di comparire o comparendo dichiari il falso, commetti un reato. Se hai un grave impedimento, telefona ai numeri indicati sull'avviso, e riceverai le informazioni necessarie.
Significa che potresti essere a conoscenza di fatti inerenti un procedimento penale. Devi presentarti nel giorno e nel luogo indicati e rispondere alle domande che ti verranno fatte. Se ti rifiuti di comparire o comparendo dichiari il falso, commetti un reato. Se sei impossibilitato a comparire, contatta l’ufficio ai numeri telefonici riportati sull’avviso Non si tratta di una scelta, ma di un dovere. Non comparendo, se non hai un motivo molto serio (ad esempio, lavori all’estero o molto lontano o sei gravemente malato ed impossibilitato a muoverti), potresti commettere un reato. Sei inoltre tenuto a dire la verità: se la nascondi o dichiari il falso commetti un reato.

Può richiedere un permesso di colloquio al GIP (presso il Tribunale), allegando uno stato di famiglia o altro documento che dimostri il legame di parentela. Il Pubblico Ministero dovrà esprimere il suo parere, di regola sono ammessi al colloquio in carcere solo i prossimi congiunti.

Si

I certificati per i carichi pendenti vanno richiesti alla Procura competente rispetto al Comune dove si ha la residenza anagrafica.

Certamente e non è necessario specificare la finalità del medesimo.

Se la denuncia è stata già scritta e risulta completa in ogni sua parte può essere depositata all’Ufficio Ricezione Atti, dalle 09:30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Tuttavia si consiglia di rivolgersi alle Forze dell’Ordine più vicine (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.), che sapranno consigliare, raccogliere e verbalizzare una denuncia orale.

Significa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di non procedere per il fatto che ha denunciato, può opporsi alla sua richiesta rivolgendosi alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari in Tribunale.

Significa che è stato iscritto un procedimento penale a suo carico, può rivolgersi ad un avvocato di fiducia, oppure a quello che è stato designato d’ufficio, del quale può leggere i dati sull’avviso stesso.

Significa che a suo carico è stato iscritto un procedimento penale del quale sono state concluse le indagini preliminari. Può rivolgersi ad un avvocato di fiducia oppure a quello designato d’ufficio, del quale dati possono essere reperiti sull’avviso stesso.

E' possibile richiedere un certificato di iscrizioni nel registro degli indagati a norma dell’art. 335, c.p.p. oppure un certificato dei carichi pendenti sempre che, i fatti per i quali si è riportata denuncia, siano successi nel territorio dove la Procura di Bologna è competente.

Significa che potrebbe essere a conoscenza di fatti inerenti un procedimento penale. E' neccessario presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, rispondere alle domande che verranno fatte. In caso di rifiuto di comparire o di dichiarazione del falso, si commette reato. Nal caso in cui si è impossibilitati a comparire, contattare l’ufficio ai numeri telefonici riportati sull’avviso.

L’impossibilità a presentarsi deve essere oggettiva: ad esempio, gravi motivi di lavoro (es. lavori all’estero) o salute (documentati dal medico). Nell’incertezza, contattare l’ufficio ai numeri riportati sull’avviso stesso.

Vuol dire che è stato citato come testimone, occorre presentarsi in udienza nel giorno, luogo e ora indicate. Non è possibile rifiutarsi di comparire poichè la testimonianza è obbligatoria. Dovrà prestare giuramento e dichiarare il vero. In caso di rifiuto di comparizione oppure di false dichiarazioni, si commette un reato. In caso di un grave impedimento, telefonare ai numeri indicati sull'avviso per ricevere le informazioni necessarie.

La persona offesa ha il diritto, ma non l'obbligo di partecipare al processo.

Consultare la pagina del Casellario giudiziale

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