AUTOCERTIFICAZIONE
E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che sostituisce a pieno titolo alcuni certificati e gli atti notori.
Dal 1° gennaio 2012 l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183).
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
CHI PUO' AVVALERSENE
Possono ricorrere all’autocertificazione:
Il D.P.R. 445/2000, parzialmente modificato con Legge n. 183/2011, prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive:
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000):
riguarda tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato di cui l'interessato sia a diretta conoscenza, che possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza diretta.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
VALIDITA'
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.